(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Umbria n. 1 del 4 gennaio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione, in armonia con la convenzione internazionale sui
diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed
ai  sensi  dell'Art.  14,  comma 5, dello statuto, sostiene i diritti
dell'infanzia  riconosce  il pluralismo delle offerte educative e del
diritto  di  scelta  delle famiglie, promuove ed organizza il sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
    2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia e' aperto a tutte
le  bambine  e  a  tutti  i  bambini,  senza  distinzioni  di  sesso,
religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni
per  una  reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente
abili e in situazioni di difficolta' sociale e culturale.
    3. La presente legge in particolare:
      a) detta  i criteri generali per la realizzazione, la gestione,
la  qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica
che privata;
      b) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di
servizi  per  la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso
di  crescita  psicofisica,  affettiva  e  di  convivenza,  attraverso
l'incremento  di relazioni significative in un ambiente di socialita'
e di gioco;
      c) opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia
che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.